L'Autorizzazione Paesaggistica è richiesta per ogni trasformazione che modifichi l'aspetto esteriore degli immobili soggetti alle disposizioni della parte III del Codice dei Beni Culturali (D.lgs 42/2004), e per gli immobili ricadenti negli Ambiti Territoriali Estesi A, B, C e D del PUTT/p (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) della Regione Puglia.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Nelle zone soggette al vincolo di cui al D.lgs 42/04, fuori dai casi di cui all'articolo 167 dello stesso D.lgs 42/04, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione
Per gli interventi di minore impatto paesaggistico, il D.lgs 42/04 prevede un procedimento semplificato (vedi Autorizzazione Paesaggistica Semplicata).

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Principale normativa di riferimento
- D.lgs 42/2004
- DPR 139/2010
- PUTT/p Regione Puglia
- L.R. 20/2001
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Modulistica
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Documentazione obbligatoria
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Responsabile del Procedimento/Informazioni
Il nominativo del responsabile del Procedimento è comunicato all'atto di presentazione della pratica.
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Procedimento e Termini (Vedi D.Lgs 42/04, art. 146, e NTA del PUTT/p per maggiori dettagli)
- Il procedimento è attivato su istanza di parte con istanza diretta al Dirigente del SUPA/SUE del Comune di Nardò, corredata dalla documentazione prevista dalla legge;
- entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua l'istruttoria della pratica, richiede l'eventuale documentazione carente, e la sottopone al parere della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP);
per le pratiche che interessano zone vincolate ai sensi del D.lgs 42/04:
- dopo l'acquisizione del parere vincolante della CLP, la pratica è trasmessa alla competente Sopintendenza per l'espressione del parere vincolante, dandone comunicazione all’interessato. La Soprintendenza si esprime entro 45 giorni dal ricevimento dela pratica; in caso di mancato rispetto del termine, può procedersi alla convocazione di una conferenza dei servizi per l'acquisizione del parere; se la Soprintendenza non si esprime nell'ulteriore termine di 60 giorni dal ricevimento degli atti, si prescinde dal parere stesso;
- in caso di parere favorevola della CLP e della Soprintendenza, si procede al rilascio dell'Autorizzazione Paesagggistica che diviene efficace 30 giorni;
per le pratiche soggette alle sole disposizioni del PUTT/p:
- in caso di parere favorevole della CLP, si procede al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
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Procedimenti collegati
- Vedi menu laterale sinistro per la lista dei procedimenti o argomenti collegati
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Costi
Il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica è soggetto al pagamento dei diritti di segretria nella misura stabilita dalla regolamentazione comunale vigente.
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Note
- Per alcuni tipi di interventi il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede un procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, disciplinato dal DPR 139/2010
- L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del Codice, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione
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